giovedì, Novembre 21, 2024
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Violazione della trasparenza bancaria: la banca sconta 220.000 euro al correntista

Il Tribunale di Rieti ribadisce la cogenza del principio della vicinanza nel caso di violazione dell’art. 117, comma 1, e 3 TUB da parte della banca.

Il Tribunale di Rieti con sentenza 463/2020 pubbl. il 06/11/2020 ha ribadito un principio importantissimo, messo di recente pericolosamente in discussione, da alcune isolate pronunce di merito.

Il cliente che agisce per la ripetizione degli indebiti pagati, in conto corrente, e che contesti l’applicazione di interessi ultralegali, nonostante tra le parti non sia intervenuta pattuizione scritta, non è onerato (in giudizio) dall’incombente della prova del fatto negativo dell’inesistenza del contratto, se ha tempestivamente richiesto copia, della suddetta documentazione alla banca, ai sensi dell’art 119 TUB, senza ottenere risposta.

Nel caso in cui non vi sia produzione in giudizio, dunque, da parte della Banca, del contratto di cui si contesta l’esistenza, dovrà procedersi alla declaratoria di nullità ex art 117 comma 3 TUB.

Ed infatti, secondo il Tribunale di Rieti, in tale caso spetta alla Banca fornire la prova dell’esistenza del contratto, proprio perché non è possibile onerare l’attore della prova di un fatto negativo indimostrabile attraverso fatti positivi contrari.

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NEL CASO IN ESAME, IL CLIENTE HA OTTENUTO IL RISTORO DI 220.000 EURO DI INDEBITI, EMERGENTI DAL SALDO DEGLI ESTRATTI CONTO. corel draw x7 free download full version with crack

Un risultato rilevante, raggiunto anche grazie alle argomentazioni con cui l’avv. Giuseppe Lepore, impegnato nel contenzioso, ha trattato il tema dell’onere della prova, spingendo il Tribunale ad applicare, al caso in esame, il criterio sussidiario, elaborato dalla giurisprudenza, della c.d. vicinanza della prova.

Di Antonio Suero, Presidente AS Finanza&Consumo, Suero & Partners.

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Vedi anche https://www.asfinanza.com/intervista-al-dottor-antonio-suero-presidente-dellassociazione-as-finanzaconsumo/

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