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Tassi nei contratti di conto corrente non espressi in forma scritta….

Tribunale di Frosinone, sent. n. 254 del 16 marzo 2020, est. Masetti

…si evidenzia la MANCATA PATTUIZIONE e si ricorre all’applicazione dell’art. 117 TUB

Leggendo la sentenza si evidenzia che la Parte Attrice conviene in giudizio per richiedere all’Istituto di credito le somme illegittimamente percepite su di un contratto di conto corrente

Questa richiesta si basa sul fatto che, emersa la mancanza di pattuizioni in forma scritta, (vista anche la mancata ottemperanza della banca all’ordine di esibizione impartito):

  • è corretto il riferimento per il ricalcolo, ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, norma che prevede in tal caso la necessità di applicare “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”;
  • per la valida pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, va parimenti condiviso il modus operandi del CTU di conservarne l’addebito nei periodi in cui l’onere in questione è risultato specificamente pattuito e di escluderlo, viceversa, per il periodo in cui si verificava l’assenza di qualsivoglia regolazione scritta.

Qualora la banca non ottemperi all’ordine di esibizione dei contratti di conto corrente (oggetto di contestazione), deve giudicarsi corretto ricalcolare il saldo conto applicando ai tassi d’interesse i tassi sostituivi ex art. 117 TUB

Anche altre spese, addebitate sul conto, ma non regolate dal alcun documento presente negli atti depositati dalla banca, a seguito di ordine di esibizione impartito, non possono trovare riconoscimento a favore dell’istituto di credito; così come pure tutte le voci di addebito per le quali non veniva mai espressa esplicita pattuizione, ad esempio per le commissioni disponibilità fondi, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 118, comma 2, TUB, in via di adeguamento alle nuove disposizioni normative presenti nell’art. 117 bis del testo unico.

Sulla base delle osservazioni precedenti si evidenzia quindi nella sentenza 

“(…)In definitiva, all’esito della consulenza tecnica, sulla base degli anzidetti criteri, è emerso un saldo alla data di chiusura del conto corrente di € 53.304,29 a credito per la correntista (…)”

Di Giorgio Palombi, Suero&Partners.

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Si veda anche https://www.asfinanza.com/corte-di-cassazione-annullamento-della-sentenza-395-2015-emessa-dalla-corte-d-appello-di-lecce/

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