La responsabilità ordinaria nello svolgimento della professione di ingegnere
Come ogni attività professionale anche l’ingegnere, al pari di ogni esercente attività regolamentate con l’obbligo di iscrizione nei relativi albi, soggiace alle regole ed ai principi che ne impongono particolari oneri e doveri di comportamento. Proprio la delicatezza della funzione e della attività, ne fanno guidare lo svolgimento secondo i principi imposti, in via generale, dalle disposizioni del vigente codice civile, nella parte dedicata alle professioni intellettuali, prescriventi i doveri comportamentali che ne costituiscono poi la cornice per la verifica delle relative responsabilità derivanti dalle prestazioni svolte durante la vita lavorativa. Al fianco di tali regole generali, vi sono poi le norme, i principi ed i requisiti tecnici che proprio per l’importanza e la delicatezza delle funzioni, hanno caricato la figura di adempimenti, sempre più stringenti e pressanti che ne hanno generato la necessità di una adeguata tutela, sia in sede preventiva, ma anche nella possibile, ma non rara, fase del contenzioso giudiziario.
Tali evenienze, sono state bene comprese, a livello legislativo per l’appunto, con l’introduzione della obbligatorietà della stipula di assicurazione per la copertura di errori professionali, a carico e solo per questi, degli iscritti al relativo Ordine (L. 14.08.2012 N 137).
L’imposizione di tale obbligo, nasceva proprio per la maturata consapevolezza, da un lato di garantire i terzi contraenti dagli errori tecnici del professionista, ma da un altro al fine precipuo di assicurare, al professionista, una sufficiente serenità nello svolgimento della propria attività. Il tutto a causa dell’esponenziale incremento delle attribuzioni affidate alla categoria ed al complesso di responsabilità connesse.
Anche la prassi giudiziaria, nelle sedi di accertamento dei criteri di individuazione della responsabilità, ha portato ad una progressiva elevazione della asticella nella determinazione della responsabilità dell’ingegnere, per il quale non viene più solo richiesto, il mero svolgimento della propria prestazione in modo corretto e diligente, bensì di misurare quanto operato, con modalità particolarmente competente in proporzionalmente all’incarico affidatogli. Quindi con prospettive di responsabilità maggiori, qualora l’incarico svolto si svolgesse imponesse un’ adeguata e puntuale preparazione, non generica, bensì, si ribadisce, parametrata all’incarico da espletarsi. Sotto tale profilo, la difesa non può più essere basata sulla ordinaria scusante della particolare complessità dell’incarico ricevuto, come disposto dall’art.2236 c.c., bensì la valutazione dell’operato, sarà strettamente proporzionale alla prudenza che il professionista avrebbe dovuto avere al momento dell’accettazione dello stesso, quindi rifiutando lavori o incarichi per i quali, nel concreto e non in astratto, non sarebbe stato in grado di svolgere e portare a termine con la necessaria competenza.
In tale ordine di idee, sarà tenuto nel debito conto, l’avere acquisito, da parte del professionista, la necessaria esperienza professionale per la tipologia dei lavori affidatigli, come pure l’avere conseguito titoli abilitativi, specializzazioni e quant’altro in materia. Sul punto, rappresenteranno criteri e metodi valutativi del lavoro svolto, anche la puntuale osservanza delle disposizioni regolamentari del proprio Ordine di appartenenza, come pure l’aver adeguatamente informato il proprio committente di tutte le problematiche e criticità, inerenti all’incarico conferito.
Va da se, poi che la prassi giudiziaria ha, nel tempo, individuato anche casi di responsabilità non dipendenti solo dalla propria prestazione intellettuale, ma, addirittura, connessi, esclusivamente, dal risultato raggiunto e promesso in sede di conferimento di incarico. Su tutti, ma non solo, nel caso dei vizi della progettazione esecutiva negli appalti per i maggiori oneri economici sostenuti a seguito della necessità di esecuzione di varianti in corso di opera, come pure per i vizi nelle prospezioni geologiche.
La posizione delicata del
tecnico assuntore della direzione dei lavori :
Qui la posizione dell’ingegnere, di regola per gli appalti che superino certe soglie ed implichino esecuzioni progettuali rilevanti, quale rappresentante della stazione appaltante, è il responsabile di tutte le fasi del controllo nella esecuzione dell’opera, con l’imposizione di specifici doveri e poteri, sia nella fase realizzativa, come pure in quella del collaudo : Controdeduzioni, con verbalizzazione specifica, alle riserve sollevate dall’impresa nel corso dell’esecuzione dell’opera, i molteplici compiti riguardanti gli aspetti urbanistici delle opere, con la dovuto attenzione all’osservanza delle normative regolamentari, civilistiche, penali (ad esempio : in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, il direttore dei lavori svolge, per gli appalti non superiori ad un milione di euro e secondo il nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs. 36/2023, anche la funzione di coordinatore alla sicurezza – art. 114).
Egli è il responsabile tanto nella fase prodromica dell’appalto (verbale di consegna dei lavori), quanto in quella puramente esecutiva (conformità dei lavori al capitolato, etc). Tale posizione di garanzia, nel profilo di responsabilità non è stata modificata rispetto al vecchio codice degli appalti (2016), mantenendosi, sempre l’obbligo di raccordarsi, negli appalti pubblici, al RUP (responsabile unico del procedimento).
Inoltre si ricorda, ai fini del profilo di responsabilità, che qualora il professionista, ancorchè non dipendente della P.A. quindi esterno all’ente pubblico, se incaricato da stazione di appalto pubblica assumerà la funzione di INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, quindi, in ogni caso e per l’orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte dei Conti viene considerato depositario di responsabilità di natura pubblica, ciò ai fini della correlativa responsabilità erariale, con chiamata a tale titolo e citazione nel relativo Giudizio contabile.
La tutela legale.
Per tale posizione e nella sopra indicata sede giudiziaria, la figura del professionista, potrà essere bene tutelata, dal nominato legale, evidenziando e sottolineando, tutte le criticità dell’incarico conferito con la relativa puntuale rappresentazione, valorizzando, altresì, la perizia e la condotta diligente del professionista nel porre in essere i propri adempimenti. Difatti, nel giudizio contabile la Procura Regionale territorialmente competente, dopo avere citato in giudizio il professionista, avrà addebitato a questi proprio le asserite mancanze, le quali hanno generato, secondo la prospettazione accusatoria, la produzione del danno erariale. Quindi, la capacità del legale, per la migliore tutela del proprio assistito-ingegnere, sarà proprio quella di “demolire” tale prospettazione, evidenziando, al contrario, la puntuale diligenza del professionista, nell’esecuzione dei compiti affidatigli e nella impossibilità e/o inevitabilità, di comportamenti diversi rispetto a quelli posti in essere. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano, sommariamente, alcuni casi in cui vi è stato il raggiungimento della completa tutela del dell’Ingegnere-direttore dei lavori di appalti di opere pubbliche nel giudizio avanti la Corte dei Conti. :
- Non responsabilità del direttore dei lavori, a seguito della dimostrazione della tempestiva informativa alla pubblica amministrazione circa le carenze della ditta appaltatrice.
- Accoglimento della tesi difensiva che l’addebito di una variante di opera onerosa era dipesa, non per la difformità del progetto esecutivo originario, bensì per l’esecuzione di una perizia di variante approvata dai competenti organi nel rispetto dei principi di legittimità e di congruità tecnica.
- Accoglimento della tesi difensiva che l’aumento dei costi dell’opera pubblica, era stato generato dalla presenza di errori progettuali.
- Accoglimenti della tesi, a tutela del professionista che i maggiori costi dei ritardi conseguenti alle varianti richieste dalla stazione appaltante, non possono addebitarsi al direttore dei lavori, quando siano dipesi da errori di quest’ultima nell’identificazione delle caratteristiche dell’opera pubblica.
- Accoglimento della tesi a difesa del professionista, con la dimostrazione che i ritardi o la cattiva esecuzione dell’opera finale, siano conseguenti alla assenza di collaborazione della stazione appaltante, nel mettere a disposizione la necessaria professionalità e competenza, richieste dalle circostanze.
La responsabilità del professionista nel
Super bonus.
La recente introduzione delle normative in tema di super bonus (“decreto rilancio” DL34/2000 e D.L 157/2021 e c.d. “DL. Antifrodi”) hanno introdotto dei nuovi profili di responsabilità a carico del Professionista Tecnico, nel casi dipendenti da :
- Mancata presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), nei tempi previsti.
- Esecuzione di interventi di riqualificazione edilizia in difformità della CILAS.
- La mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio dell’immobile sul quale devono essere eseguite le opere.
- La mancata dichiarazione che la costruzione è antecedente al settembre 1967.
- La difformità, ovvero l’assenza di corrispondenza delle attestazioni/asseverazioni, alla congruità degli interventi da realizzare (art. 14 D.L 34/2000), al di là dei profili penali contenuti nella stessa normativa.
Per tutti i sopra descritti comportamenti professionali, la prima conseguenza diretta sarà a carico dei committenti, secondo L’art. 119 co. 13 ter D.L. 34/2020 che prevede la perdita, totale o parziale, degli incentivi richiesti. Considerando l’enorme numero delle domande pervenute in tali materie, con il necessario coinvolgimento delle varie figure professionale, fino alla interruzione delle procedure di cessione dei crediti, segnatamente per le cessioni dei crediti al 110%, per esaurimento della capacità di acquisto della platea dei potenziali interessati, si è subito posta, la questione delle verifiche circa il rispetto, formale e sostanziale, dei requisiti, soggettivi ed oggettivi per la cessione dei crediti. Da ciò, in caso di accertate irregolarità, la questione dell’avvio delle azioni di rivalsa fiscale da parte delle varie ADE.
La platea dei soggetti coinvolti vede, in prima battuta, i beneficiari degli incentivi che saranno i primi destinatari delle azioni di recupero erariale, nei termini previsti per l’esercizio delle azioni dalle ADE, mentre, dal punto di vista professionale dei tecnici coinvolti, il tema li riguarderà, in via successiva.
La posizione del Tecnico-Asseveratore.
Una volta giunto al contribuente-beneficiario, l’atto di accertamento erariale con la richiesta di restituzione del beneficio ricevuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, per difformità e/o incongruenze nelle attestazioni/asseverazioni e quant’altro, questi, naturalmente, si rivolgerà al professionista di fiducia affidatario dell’incarico.
Tralasciando le ipotesi di reato delle false asseverazioni, di interesse delle competenti sedi giudiziarie penali, secondo dall’art. 119 comma 13 bis del D.L. 34/2020, integrato dall’art. 28 bis , co. 2, lett. A – D.L 4/2022, il presente tema riguarderà gli errori, le incongruenze e/o le difformità, riscontrate nell’esecuzione della prestazione tecnica, come pure, non va sottaciuto, i ritardi nella produzione della documentazione richiesta che sia conforme alle prescrizioni di legge in materia, nonché tutto ciò attinente all’incarico conferito, per il quale vi sia la ragionevole aspettativa, del committente-contribuente, al raggiungimento del buon esito della pratica affidata. Già, in sede di stesura legislativa, con il D.L. 115/2022, veniva introdotto il principio della responsabilità solidale diretta tra : il cedente il credito, il cessionario – acquirente dello stesso, il fornitore e il professionista che veniva, però, circoscritto per questi ultimi, alle accertate violazioni con dolo o colpa grave.
Il requisito comportamentale della colpa, quale presupposto per l’addebito della responsabilità diretta e solidale nella triade : contribuente-professionista-fornitore, veniva precisato dall’ADE, con specifica circolare interpretativa ( la circolare 33/E/2022), specificandola la tipologia della condotta dei suddetti soggetti, chiamati a rispondere, in via diretta e solidale con il contribuente. La stessa deve evidenziare non una negligenza generica, bensì riferentesi a una “macroscopica” inosservanza del criterio della diligenza richiesta (esempio, su tutti, l’avere acquisito dei crediti, senza la necessaria documentazione di supporto). Per quanto invece riguardi il concetto di responsabilità dolosa, ai fini della azione di responsabilità erariale e recupero delle somme oggetto degli ottenuti benefici, verso i soggetti coinvolti, ancora L’ADE, con la circolare di cui sopra interpretativa, chiariva che la stessa si configura nell’ipotesi di comprovata consapevolezza dell’inesistenza del credito, da parte del richiedente i benefici fiscali.
Dal punto di vista della tutela del professionista, in tali peculiari ipotesi, questa potrà essere raggiunta, con la puntuale allegazione di tutta la documentazione, acquisita nel tempo e che se anche ritenuta poco rilevante, o addirittura superflua, sarà salvifica per la dimostrazione del corretto operare.
Gli obblighi assicurativi nel Super bonus – tutela dell’attività svolta.
La delicatezza della posizione dei professionisti titolari della funzione certificativa-asseverativa, risulta anche dalle prescrizioni dettate dal legislatore che nel sopra citato D.L. 34/2020, art. 119 comma.14, ha stabilito l’obbligatorietà, per il professionista svolgente le descritte funzioni, di contrarre una polizza assicurativa a copertura degli errori professionali a tutela dei terzi, ma non solo, indicando, altresì, un massimale, a copertura degli errori professionali nell’attività svolta, non inferiore ad almeno cinquecentomila euro, a garanzia di ogni asseverazione effettuata. Ma La stessa ADE, con la circolare n° 30/E/ del 2020, a chiarimento della portata applicativa dei commi 13 e 14 dell’art.119 DL 34/2020 (Decreto Rilancio), precisava come l’obbligo assicurativo non si esaurisca, semplicemente, con la stipula di una polizza assicurativa dedicata anche a garanzia dei casi di recupero erariale in via diretta verso il professionista, bensì con la previsione, in polizza di RCP, di condizioni di massimale assicurato, si aggiunge al netto di franchigie e scoperti contrattuali, proporzionato ai visti di conformità ed alle asseverazioni rilasciati dal professionista, quindi contenenti massimali di polizza non inferiori a tre milioni di euro. Tale precisazione tiene conto anche di quanto stabilito nel D.L 13/2022 che prevedeva un criterio di necessaria proporzionalità tra il massimale di polizza sottoscritto e il valore dei lavori asseverati.
Tutela del professionista nella garanzia assicurativa
PREVISIONE DI UN’ULTRATTIVITA’ CONTRATTUALE A GARANZIA DEL CONTRIBUENTE, MA SPECIALMENTE DAL TERZO ADE, DI ALMENO 5 ANNI DOPO LA SCADENZA DELLA POLIZZA.
Con il DPR 137/2012 è stato imposto dal Legislatoreuno specifico obbligo, a carico di tutti gli esercenti le professioni regolamentate, tra le quali quella dell’ingegnere, di stipulare una polizza di responsabilità professionale a tutela del proprio patrimonio, per i danni colposi provocati ai terzi nell’esercizio della loro attività. L’assicurazione di responsabilità professionale viene, di regola, prestata nei confronti sia del singolo professionista che di società e/o associazioni di questo tipo.
In tale specifico caso, la copertura riguarderà tutte le prestazioni e/o i lavori svolti dalla sola ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, non dal singolo professionista che diversamente, per propri lavori necessiterà di autonoma copertura assicurativa.
La garanzia assicurativa potrà essere attivata con le più varie modalità, ma sempre sarà indispensabile verificare la previsione-inclusione di clausole di RETROATTIVITA’ E ULTRATTIVITA’ contrattuale, per evitare di rimanere fuori coperture in conseguenza dell’applicazione, oramai generalizzata delle clausole di “claims made”, condizionanti l’efficacia e operatività della garanzia alla continuità contrattuale negli anni con la stessa società assicuratrice.
In particolare, al di là delle coperture obbligatorie che si protraggono nel tempo in dipendenza delle c.d. ultrattività contrattuali, può verificarsi l’ipotesi che l’assicurato- professionista, nel corso del periodo contrattuale, cambi il proprio assicuratore e la nuova polizza, come anche la precedente, venga stipulata in regime di claim made. In tale caso, la società assicuratrice di ultima copertura, dovrebbe rispondere e garantire il professionista dalle richieste risarcitorie ricevute durante il periodo di vigenza della polizza, anche se tali richieste si riferiscano ad un tempo antecedente e lontano da quello in cui l’assicurato non era garantito dalla stessa polizza, bensì con una copertura di diversa società assicuratrice. In tale, non rara ipotesi, quest’ultima si rifiuterà di prestare la garanzia, poichè l’evento di sinistro denunciato (claim made o richiesta danni) si è verificati in un periodo in cui l’assicurato non aveva la copertura assicurativa con la stessa società. Si sottolinea, sempre, come i tempi di azione della responsabilità professionale siano di dieci anni, mentre il termine di prescrizione della ADE per la notifica dell’accertamento fiscale è di cinque anni.
Nel sopra ricordato caso, una buona tutela preventiva del professionista, risiede nella previsione, oramai presenti nella prassi assicurativa in materia, di clausole di retroattività, per le funzioni svolte antecedentemente alla stipula della polizza e ultrattività entrambe a carattere decennale, queste ultime consentono una copertura anche per i periodi successivi alla cancellazione dal proprio albo professionale e nei limiti dei termini di prescrizione.
(Antonio Petillo, avvocato in Roma – patrocinante in Cassazione già agente generale di primaria società di assicurazioni, componente di Collegi Arbitrali in materia di contenziosi assicurativi)
(Per quesiti e domande : studiolegaleantoniopetillo@gmail.com)