Sentenza del Tribunale di Firenze, n. 2065/2020.
Il cliente che intende ottenere la restituzione di somme illegittimamente percepite dalla banca, in conto corrente, e che contesti l’inesistenza di accordi in forma scritta relativi alle condizioni economiche del conto, non e’ onerato (in giudizio) dall’incombente della prova dell’inesistenza del contratto.
Spetta alla banca dimostrare di avere rispettato la legge, specificando sul contratto redatto in forma scritta i tassi di interesse e le altre condizioni praticate.
AS Finanza&Consumo
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