giovedì, Novembre 21, 2024
HomeGiurisprudenzaNULLO IL FINANZIAMENTO CONCESSO IN ASSENZA DI MERITO CREDITIZIO

NULLO IL FINANZIAMENTO CONCESSO IN ASSENZA DI MERITO CREDITIZIO

Da tempo la giurisprudenza si interroga sulla legittimità della condotta degli istituiti di credito in ipotesi di concessione di finanziamenti a chi non gode del necessario merito creditizio.

In tal modo si favoriscono situazioni di ingiustificato sovraindebitamento che creano disvalore per il mercato in generale. Finanziare un’impresa immeritevole, difatti, non solo può indurre una falsa rappresentazione della situazione aziendale a chi con quell’impresa ha rapporti economici (fornitori e dipendenti, ad esempio), ma può anche alterare le dinamiche concorrenziali e perfino causare danni ai conti pubblici, laddove si tratti di finanziamenti non rimborsati per i quali è stata escussa la garanzia pubblica eventualmente acquisita all’atto dell’erogazione.

Ma la vera piaga sociale si manifesta quando a farne le spese sono i fideiussori, che anziché essere tutelati dall’istituto di credito mediante un’istruttoria approfondita vengono chiamati a rispondere del debito non rimborsato.

Paradossalmente, chi spesso non subisce conseguenze negative dall’erogazione “facile” è proprio la banca, che riesce a farsi pagare dai garanti.

Con ordinanza n.11155 del 24.04.2024 la Cassazione ha approfonditamente trattato il tema, richiamando anche i propri precedenti.

E’ di pochi giorni fa l’ordinanza della Corte di Cassazione n.26248 dell’08.10.2024, che ha affermato il principio per il quale anche per i finanziamenti Covid di “fascia bassa” concessi nel periodo emergenziale le banche non potevano sottrarsi ai propri oneri di “sana e prudente gestione nell’erogazione del credito”.

Oggi, ma non è la prima volta, torna a parlarne anche la giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n.4222 del 15 ottobre scorso ha dichiarato la nullità del finanziamento chirografario – e delle collegate fideiussioni – per violazione dell’art.124-bis TUB.

La pronuncia merita attenzione anche perché dichiara la nullità parziale, per conformità allo schema ABI, di contratti di fideiussione omnibus sottoscritti nel 2014; ben 9 anni dopo il 2005.

Valentino Vecchi

dottore commercialista

esperto in contenzioso bancario

consulente tecnico del Tribunale

studio@vecchiepartners.it

www.vecchiepartners.it

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

X