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Mutui BHW non sono titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. sentenza del 15/10/2024 ROMA n.15567

Il Tribunale di Roma – IV Sezione Civile, Pres. Istr. Dott.ssa Biancamaria Ferramosca – con la recente sentenza del 15 ottobre 2024 n. 15567, ha confermato che i mutui BHW non sono titoli esecutivi.

il Giudice romano, in linea con la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile n. 12007 del 3 maggio 2024, ha affermato espressamente che il consenso all’iscrizione ipotecaria, caratteristico dei mutui BHW, «facendo riferimento espresso al contestuale contratto di mutuo (ricognizione c.d. “titolata”), non può che essere riconoscimento degli effetti dello specifico contratto di mutuo condizionato e, quindi, non dell’obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria, non ancora sorta» (Cfr. Sent. n. 15567/2024, pag. 6) per poi ribadire che «la possibilità che l’atto di consenso all’iscrizione di ipoteca volontaria possa considerarsi valido titolo esecutivo», sia ammessa solo «se ed in quanto esso contenga il riconoscimento da parte del debitore di un’obbligazione a suo carico certa, liquida ed esigibile e redatto con le forme richieste dall’art. 474 c.p.c. Tale possibilità deve escludersi nel caso in esame in cui il riconoscimento di debito della società concedente l’ipoteca (…) si riferisce all’obbligazione contenuta nel contestuale mutuo condizionato ed è, quindi, riconoscimento da parte della cooperativa di una obbligazione restitutoria non ancora sorta nelle more della effettiva erogazione della somma mutuata e, come tale, inidoneo, si ribadisce, a valere come titolo esecutivo in favore della banca medesima in relazione a detta obbligazione nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ».

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando che BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft non ha diritto di agire esecutivamente di nei confronti della Opponente e ha altresì condannato la cessionaria del credito alla refusione delle spese di lite.

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