Importante pronuncia in tema di Sovraindebitamento: il Tribunale accoglie l’argomentazione formulata dall’ Avv. Alessio Fiacchi, partendo dall’analisi dell’art. 44 della Legge Fallimentare.
Importante pronuncia in tema di Sovraindebitamento, che risolve il dubbio dell’opponibilità o meno dell’ordinanza di assegnazione, emessa nell’ambito di un pignoramento presso terzi, anteriore all’apertura del piano del consumatore. Il caso riguardava un piano del consumatore presentato da una signora la quale subiva da tempo la decurtazione di 1/5 dello stipendio a seguito di un pignoramento eseguito da una finanziaria.
Il piano proposto prevedeva il pagamento di una cifra mensile alla platea dei creditori, (tra i quali anche la suddetta finanziaria pignorante) attingendo allo stipendio della sovraindebitata, che però doveva necessariamente tornare intero per poter garantire la sostenibilità del piano.
Il Tribunale ha accolto l’argomentazione formulata dall’Avv. Alessio Fiacchi, partendo dall’analisi dell’art. 44 della Legge Fallimentare.
A seguito dell’ordinanza di assegnazione, emessa nell’ambito di un pignoramento dello stipendio, la procedura esecutiva ha certamente terminato la sua fase giudiziale, ma per sua natura è in divenire per quanto attiene alla fase del pagamento delle quote mensili pignorate, essendo questo futuro e periodico.
Ebbene, la regola generale dell’art. 44 L.F. stabilisce che «Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori». Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito al creditore procedente, dopo l’ordinanza di assegnazione, deve ritenersi inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F., non assumendo rilievo, a tal fine, l’anteriorità dell’assegnazione.
Si può parlare di inefficacia dei pagamenti successivi in quanto l’ordinanza di assegnazione determina un trasferimento del credito pro solvendo, per cui anche dopo l’assegnazione del credito il debitore rimane tale.
Diversamente, come osserva la Cassazione, si avrebbe violazione del principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei sui beni.
Il cuore della questione giuridica era quindi il seguente: la regola generale dell’art. 44 L.F. può trovare applicazione anche nell’ambito del sovraindebitamento.
Il legale ha illustrato le ragioni dell’affermatività della risposta al suddetto quesito partendo dal fatto che le procedure di cui alla legge n. 3/2012 possono essere definite pacificamente procedure concorsuali data la universalità e la segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori, nel rispetto della par condicio creditorum.
A ciò si aggiunga che, come si può desumere dall’art. 553 c.p.c., il diritto dell’assegnatario del pignoramento si estingue soltanto con il pagamento, in quanto l’ordinanza di assegnazione determina un trasferimento del credito pro solvendo.
Sulla base di queste premesse, in caso di apertura di una procedura di sovraindebitamento, qualora sia già intervenuta un’ordinanza di assegnazione, non si vede cosa possa impedire la destinazione del patrimonio del debitore verso la massa e non più verso i singoli creditori.
Il Giudice, omologando il piano proposto ha affermato che
partendo dal presupposto che le procedure di cui alla legge n. 3/2012 possono essere definite, pacificamente, procedure concorsuali (caratterizzate dalla concorsualità, dall’ universalità e dalla segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto della par condicio creditorum), non si ravvisano ostacoli a ritenere applicabile la suindicata disposizione, dovendo infatti il patrimonio del debitore essere destinato alla massa e non ai singoli creditori. Del resto, nulla impedisce al creditore assegnatario di insinuare il proprio credito al passivo della procedura, secondo le regole del concorso. (Tribunale di Grosseto – Omologazione del piano del consumatore n° 1338/2020 VG)
Questa importante pronuncia si colloca nella giusta applicazione della Legge 3/2012, nata per permettere al soggetto “sovraindebitato”, cioè un soggetto che manifesta un perdurante squilibrio tra le proprie capacità economiche ed i propri debiti, di ricondurre ad equilibro ed a sostenibilità tale condizione. In modo da vivere dignitosamente e ritrovare serenità.
Tale ratio sarebbe vanificata se si limitasse l’efficiacia dell’ omologa soltanto ad alcuni creditori, escludendola invece per gli assegnatari della quota di stipendio pignorata.
Di avv. Alessio Fiacchi, Studio Legale Alessio Fiacchi.
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