Il ruolo delle banche dati creditizie SIC nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dalla L. n° 3/2012, nella loro finalità di permettere la ripartenza economica (fresh start) del soggetto che vi accede, vedono nelle banche dati creditizie SIC, un importante “alleato” con il quale operare in sinergia. Si tratta di una duplice cooperazione: in primis in fase di accesso alla procedura di cui alla Legge Salva Suicidi ed in secundis nella fase successiva alla ottenuta esdebitazione.
In effetti il soggetto sovraindebitato deve offrire al giudice nominato per la procedura di composizione della crisi il più completo e minuzioso quadro della propria situazione economica, indicando i propri redditi, beni, eventuale finanza esterna offerta alla procedura e, soprattutto, la propria esposizione debitoria.
Tutto ciò, sin dal momento del deposito della proposta di accordo/piano, come espressamente richiesto dall’art. 9 della L. n° 3/2012, che al comma 3-ter evidenzia l’importanza della suddetta formalità specificando che il giudice può concedere un termine “perentorio non superiore a 15 giorni” per produrre nuovi documenti inerenti lo status economico del ricorrente. La logica, prima ancora della prassi che si è sviluppata nel tempo, porta a considerare le visure del Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) il punto di partenza imprescindibile della documentazione da allegare.
Non c’è dubbio che le segnalazioni contenute in tali banche dati devono essere il più possibile aggiornate, perché sono decisive per il positivo svolgimento della procedura. Lo stesso OCC (Organismo di Composizione della Crisi), a cui il sovraindebitato si rivolge, necessita delle suddette visure per poter comprendere se sussistono i presupposti per poter accedere ad una delle procedure di risoluzione della crisi: non v’è dubbio infatti che solo una completa conoscenza delle segnalazioni del richiedente permette al gestore di capire se sussiste “il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” che lo qualifica come “sovraindebitato ex art. 6 L.n° 3/2012”.
A tal proposito si evidenzia un ulteriore ed espresso richiamo che quest’ ultima legge opera nei confronti del SIC all’ art. 15 comma 10:
Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di composizione della crisi, possono accedere ai dati contenuti nell’ anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato.
Questa disposizione è fondamentale perchè legittima la richiesta da parte di un soggetto terzo, diverso da un istituto di credito, di visure del Sistema di Informazioni Creditizie relative al sovraindebitato che chiede l’ ammissione alle procedure della L. n° 3/2012.
Nella prassi, molto spesso il gestore della crisi, nominato in seno all’ OCC, richiede al ricorrente di fornire le suddette visure in fase di analisi iniziale della pratica, come ho anticipato poc’ anzi; quindi sarà l’interessato stesso a richiederle, ma il legislatore ha ritenuto necessario prevedere questa facoltà di richiederle direttamente (per il giudice o l’OCC) soprattutto per permettere al gestore incaricato di svolgere correttamente il proprio incarico.
Il gestore della crisi da sovraindebitamento, infatti, assume la responsabilità di attestare la fattibilità del piano, cioè sostanzialmente dichiara che quel piano, così come proposto dal debitore al giudice ed ai creditori, è compatibile con la condizione socio-economica del richiedente, tanto da ritene che il sovraindebitato lo rispetterà. Ciò, naturalmente, potrà essere attestato solo avendo una completa conoscenza della “storia economica” del debitore ed il gestore non potrà accontentarsi di autocertificazioni o ammissioni da parte di questo, ma dovrà basarsi sui dati oggettivi che risultano dal Sistema di Informazioni Creditizie.
In conclusione di questa prima analisi, si aggiunge che l’incompletezza della documentazione da allegare alla proposta di piano/accordo, di cui, come si è visto, non potranno non far parte le visure del SIC, è causa di inammissibilità della procedura ai sensi dell’ art. 7 comma 2, L. n° 3/2012, nella misura in cui non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Inammissibilità che verrà dichiarata anche qualora l’integrazione della suddetta documentazione dovesse avvenire oltre il termine concesso dal giudice ai sensi dell’art. 9, termine che è perentorio, come chiarito dal Tribunale di Asti con pronuncia del 18 novembre 2014.
Se la correttezza e l’aggiornamento delle segnalazioni SIC è fondamentale in fase prodromica alla procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, a fortiori lo è nella fase successiva alla conclusione della procedura stessa.
A seguito dell’avvenuta esdebitazione, infatti, il ricorrente avrà tutto l’interesse a non risultare più segnalato come “cattivo pagatore”, in modo tale da poter apparire finalmente economicamente sano agli istituti di credito.
E’ bene sin da subito ricordare che la cancellazione della segnalazione negativa al SIC è automaticamente gestita dal sistema e non è immediata, dovendosi rispettare i tempi previsti dal Codice deontologico per i sistemi di informazioni privati quali CRIF e CTC.
Tuttavia è di fondamentale importanza che le segnalazioni vengano aggiornate, poiché comunque c’è differenza tra essere segnalati per una morosità o una sofferenza ed essere segnalati per una posizione debitoria in rientro.
A tal proposito inoltre, è significativa la consultazione eseguita dalla Banca d’Italia nel 2015, relativamente alla classificazione del credito del debitore ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: le indicazioni che emergono riguardano la Centrale Rischi, ma fanno capire quanto anche soltanto l’ammissione alla procedura ex L. n° 3/2012 incida sul tipo di segnalazione.
Infatti la Banca d’Italia ha precisato che
al fine di evitare il rischio di frapporre ostacoli al processo di ripristino delle condizioni di solvibilità del debitore, le esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure di composizione della crisi sono classificate tra le inadempienze probabili dalla data di richiesta di ammissione. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione sono classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della richiesta di ammissione.
Una volta intervenuta l’omologazione del piano/accordo, poi “le relative esposizioni sono anche classificate nell’ambito della sottocategoria delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate”.
In conclusione, ottenuta l’ esdebitazione e trascorsi 36 mesi dall’ultimo aggiornamento necessario, il soggetto che era in stato di sovraindebitamento risulterà un individuo economicamente sano.
Di avv. Alessio Fiaschi, Studio Legale Alessio Fiacchi.
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