La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, con la sentenza n. 63 del 8.7.19, prendendo le mosse dall’univoco orientamento di legittimità, Cass. 16412/07, circa la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e le conseguenze dell’omessa notificazione dell’atto presupposto in ordine alla nullità dell’atto consequenziale notificato, ha annullato una cartella di pagamento per la somma di €190.758,79 afferente la TARES per l’anno di imposta 2013 e la TARI per l’anno di imposta 2014 in quanto l’Ente Impositore, non ha dato prova dell’intervenuta notifica degli atti prodromici, non ritenendone, altresì, sufficiente il mero richiamo nella cartella impugnata da parte dell’Ente Riscossore.
Con la medesima decisione, la Commissione ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale confermando il consolidato orientamento di legittimità, Cass 30054/18 in forza del quale ai fini dell’individuazione idm with universal crack del Foro di competenza rileva la sede dell’ente locale impositore e non quella dell’ente riscossore.
Finalmente, sembra che la Commissione Tributaria si stia uniformando ai principi indicati dalla Suprema Corte.