La sentenza è stata seguita da parte attrice dall’Avvocato Federica Leporelli e dal Consulente Tecnico di Parte Dott. Antonio Suero
Il tribunale ordinario di Latina con la sentenza 118/2023 pubblicata il 19/01/2023 ha accertato la natura usuraria degli interessi corrispettivi relativi ad entrambi i contratti di mutuo, dichiarando la natura gratuita di entrambi i mutui.
In particolare relativamente al primo contratto di mutuo la ctu conclude che confrontando la tabella 1), relativa allo Sviluppo piano d’ammortamento alla Francese con capitalizzazione semplice – rata ricalcolata, e la tabella 2), relativa allo Sviluppo piano d’ammortamento alla Francese con capitalizzazione semplice – rata contrattale, “per ottenere un piano di rimborso con lo stesso importo rata dichiarato in contratto utilizzando però il regime di capitalizzazione semplice bisogna applicare un tasso d’interesse corrispettivo pari al 7,8940%, superiore al tasso soglia del 5,8050% vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, si da risultare usurario.
Analogamente raffrontando le tabelle 1) e 2) elaborate in riferimento al secondo contratto di mutuo ed aventi il medesimo oggetto, “per ottenere un piano di rimborso con lo stesso importo rata dichiarato in contratto utilizzando però il regime di capitalizzazione semplice bisogna applicare un tasso d’interesse corrispettivo pari al 25,125%” a fronte di un tasso soglia vigente all’epoca della stipula pari al 8,0850% si da risultare anch’esso ampiamente usurario.
Concludeva, pertanto, la ctu che “considerando i calcoli sviluppati secondo quanto richiesto da Giudice nel quesito integrativo…entrambi i mutui sono gratuiti ed i mutuatari sarebbero tenuti a corrispondere la sola quota capitale dei finanziamenti”.
Conseguentemente, dato, comunque, atto del superamento del c.d. tasso soglia nella previsione contrattuale di entrambi i rapporti di mutuo del saggio d’interesse corrispettivo per effetto dell’applicazione del piano d’ammortamento c.d. alla francese, devono essere disattese la domanda di accertamento dell’usurarietà del tasso moratorio di cui al primo punto delle conclusioni, le domande di accertamento dell’indeterminatezza della clausola degli interessi e di condanna della banca alla restituzione degli importo indebitamente introitati di cui ai secondo, al terzo ed al sesto punto delle conclusioni alla pari di quella di cui al quarto punto delle conclusioni, anche per effetto della carenza probatoria sopra evidenziata.