Molti imprenditori negli ultimi anni hanno dovuto garantire personalmente l’esposizione debitoria della propria azienda attraverso la fideiussione bancaria omnibus, ovvero una garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o che assumerà nei confronti di una banca o altro creditore.
Mediante la clausola omnibus il creditore non è tenuto a rinnovare e/o integrare le garanzie già prestate dallo stesso fideiussore ogniqualvolta si instauri con il debitore un nuovo rapporto di credito debito.
La Cassazione a Sezioni Unite prende posizione sull’invalidità delle fideiussioni ABI, confermando la nullità parziale a beneficio dei risparmiatori e del mercato. Un passo avanti per la tutela dei clienti degli Istituti di credito.
L’Autorità di Vigilanza a seguito di un preventivo parere dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato, che aveva ad oggetto il testo predisposto dall’ABI nel 2003 riguardante le “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, evidenziava il contrasto tra l’art. 2, co. 2, l. a) della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) (Legge Antitrust) e tre clausole contenute nello schema ABI che, ove applicate dalle banche in modo uniforme, avrebbero comportato una lesione del principio della libera concorrenza e nullità della fideiussione espressiva di una condotta anticoncorrenziale.
Le clausole che integrano la fattispecie di fideiussione omnibus, redatto sulla base dello schema ABI ritenuto nullo, sono tre:
– l’art. 2, a mente del quale “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
– l’art.6, a mente del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
– l’art.8, infine, a mente del quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”;
Con la chiusura dell’anno, dunque, possiamo finalmente ritenere definita la sorte dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema ABI ed il 2022 si apre con un piccolo passo compiuto in favore dei risparmiatori.
Dott. Antonio Suero
Presidente AS Finanza&Consumo www.ASFinanza.com email: info@asfinanza.com