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Estinzione anticipata del credito al consumo – diritto al rimborso del cliente dei costi sostenuti

Tribunale di Napoli, sentenza n° 1340 del 2020 emessa in data 7.2.2020 in funzione di Giudice di secondo grado avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace che aveva escluso dal diritto al rimborso per il cliente consumatore i costi up front sostenuti per l’erogazione del finanziamento estinto anticipatamente.

Sentenza n° 1340 del 2020 emessa in data 7 febbraio 2020 con la quale il Tribunale di Napoli – in funzione di Giudice di secondo grado avverso l’impugnazione di una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli che aveva negato al cliente consumatore il diritto al rimborso dei costi up front sostenuti per l’ottenimento del finanziamento estinto anticipatamente – in piena coerenza con quanto stabilito recentemente dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n° 383 del 2018 ha stabilito che: l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in base al rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinguere tra costi up front e recurring.

La sentenza in commento apre, quindi, un percorso giurisprudenziale molto interessante in quanto sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n° 383/2018 nonché della decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario del 17 dicembre 2019 n° 26525, ogni cliente/consumatore che abbia proceduto all’estinzione anticipata di un finanziamento (credito al consumo) ha diritto alla richiesta nei confronti dell’istituto di credito/società finanziaria del rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione dello stesso e precisamente di quelli definiti up front ossia costi non continuativi.

Il principio di diritto enunciato, infatti, dalla decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario, è il seguente:

a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

Di avv. Michele Gallucci, Studio Legale Michele Gallucci.

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Vedi anche https://www.asfinanza.com/clausola-di-salvaguardia-leggittima-ma-lonere-della-prova-spetta-alla-banca/

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