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Diritto alla consegna dei documenti bancari

Il diritto del cliente bancario ad ottenere tutta la documentazione afferente i rapporti intercorsi o intercorrenti con l’Istituto.

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza 14/3/2020 n. 6975, sancisce il sacrosanto diritto del cliente bancario – spesso ignorato dai Giudici di merito – ad ottenere tutta la documentazione afferente i rapporti intercorsi o intercorrenti con l’Istituto.

Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione e dei contratti relativi ai rapporti bancari ex art. 119, co. 4, TUB, può essere esercitato senza alcuna restrizione attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti con l’istituto di credito.

Pertanto, l’esercizio di tale facoltà non può essere limitato né alla sola fase ante causam né al completo decorso del termine previsto dalla suddetta norma.

L’esercizio del potere previsto dall’art. 119, co. 4, TUB, inoltre, non è subordinato al rispetto di formalità espressive o di date vesti documentali, né deve rimanere necessariamente «affare riservato» delle parti del relativo contratto, potendo essere conosciuto dal giudice o transitare nel giudizio nel limite di utilità che la richiesta si mantenga entro la fase istruttoria del processo cui accede.

Pertanto, l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non rappresenta uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall’art. 119, co. 4, TUB, ma al più costituisce il mezzo processuale attraverso cui potrebbe esplicarsi il diritto conferito da quest’ultima norma, attinente al piano dei rapporti tra banca e correntista e, dunque, regolato dal diritto sostanziale.

Di Studio Lepore – Associazione Professionale

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