La CORTE DI CASSAZIONE con Sentenza n 25373 del 09 Ottobre 2019 ha annullato la sentenza n. 395/2015, emessa dalla Corte d’appello di Lecce, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.e per aver la Corte d’appello ritenuto che l’omessa produzione, da parte della banca, degli estratti-conto dall’accensione del rapporto di conto corrente imponesse di considerare pari a zero il saldo di apertura del primo estratto prodotto, nonchè violazione dell’art. 112, art. 113, comma 1, art. 115, comma 1, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’enunciazione di un criterio di ricalcolo del rapporto fondato su tale presupposto (azzeramento del saldo, in mancanza di produzione dei restanti estratti-conto) dovesse essere contestato dalla banca con la comparsa di costituzione o comunque nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nella previgente versione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
Nella sentenza si legge che:
Con sentenza del 30.6.2010 il Tribunale di Lecce accolse la domanda proposta da M.L. nei confronti della Banca Popolare Pugliese, coop. p.a., dichiarando la nullità del contratto di conto corrente stipulato, riguardo alle clausole relative alla determinazione degli interessi, all’anatocismo e alle commissioni di massimo scoperto, con condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 936.415,43 a titolo di indebito, oltre agli interessi legali.
La Banca propose appello che, con sentenza del 9.6.15, fu accolto parzialmente dalla Corte d’appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò la banca appellante al pagamento della somma di Euro 935.961,47 oltre agli interessi legali dal 15.11.2004, confermando per il resto la sentenza di primo grado. La Banca Popolare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Questa sentenza è stata poi annullata dalla CORTE DI CASSAZIONE per i motivi esposti nella stessa.
Di AS Finanza&Consumo
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