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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: rinviata a settembre 2021 anche la riforma sul sovraindebitamento

Rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n° 14/2019) al 1 settembre 2021.

Il D.L. n° 23 datato 8 aprile 2020, cd “Decreto Liquidità”, all’art. 5 con una disposizione sintetica ma densa di conseguenze, ha posticipato l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n° 14/2019) al 1 settembre 2021.

Come è noto, infatti, salvo qualche disposizione che è entrata in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la quasi totalità del nuovo Codice (di seguito CCII) sarebbe dovuta entrare in vigore il prossimo 15 agosto.

La scelta di un rinvio integrale di un anno nasce dall’esigenza, come si legge nella relazione illustrativa del “Decreto Liquidità”, di aiutare gli operatori (giudici e professionisti) a gestire la situazione di grande difficoltà economica e quindi di ingente ricorso alle procedure concorsuali, che si verificherà nei mesi a venire, in un contesto normativo ormai noto e sperimentato da anni (La cd Legge fallimentare del 1942).

In altre parole, i prossimi mesi non sono stati ritenuti i più adatti per introdurre un corpo normativo nuovo e fisiologicamente soggetto ad incertezze ed iniziali necessità di assestamento.

Tuttavia, all’ interno del nuovo CCII vi è anche una revisione della normativa sulla “composizione della crisi da sovraindebitamento” attualmente disciplinata dalla L. n° 3/2012.

Questa disciplina, che riguarda tutti quei soggetti che per dimensioni o per ragioni soggettive (consumatore, imprenditore agricolo) non rientrono nella Legge Fallimentare, sarà quella maggiormente sollecitata nel prossimo futuro e probabilmente avrebbe meritato una valutazione a parte, anziché rientrare nel rinvio in blocco dell’intero corpus normativo del CCII.

Il “soggetto sovraindebitato”, categoria che, a causa dell’emergenza portata dal Covid 19 e del successivo lockdown, è destinata a crescere in misura crack avast internet security 2016 esponenziale nell’immediato futuro, vede quindi allontanarsi nel tempo la possibilità di godere di alcuni benefici, introdotti nel CCII, che invece proprio in questo periodo sarebbero stati un’ importante ancora di salvezza.

Si pensi alla possibilità di presentare “procedure familiari”, introdotta dall’art. 66 CCII, ossia la possibilità di accedere alla composizione della crisi come nucleo familiare e non solo come singolo soggetto.

Ed ancora alla possibilità che anche le società ottengano l’esdebitazione, prevista espressamente dall’ art. 278 CCII; la L. n° 3/2012, invece, ne parla solo in relazione al debitore persona fisica (art. 14 terdecies).

La novità più rilevante, tuttavia, è certamente la cd “esdebitazione del sovraindebitato incapiente”.

L’ art. 283 del CCII prevede la possibilità, per una sola volta nella vita, che il debitore persona fisica che non ha assolutamente alcuna utilità da offrire, nemmeno in prospettiva futura, ottenga l’esdebitazione senza pagare neppure parzialmente i propri creditori. Nonostante tutta una serie di aspetti, che giudice ed OCC dovranno valutare attentamente, è innegabile il potenziale di una procedura che, nella vigenza della L. n° 3/2012, non è esistente nel nostro ordinamento.

Ebbene, se il presupposto fondamentale per ottenere un così grande beneficio (l’esdebitazione senza alcun pagamento) è l’assenza di utilità attuale ed in “previsione futura”, non esiste periodo più adatto di quello che viviamo per integrare tale presupposto.

Non resta quindi che sfruttare al massimo e nel miglior modo possibile, gli strumenti che l’attuale disciplina sul sovraindebitamento mette a disposizione, magari leggendoli in chiave prospettica, così da convincere i giudici ad anticipare alcuni effetti sanciti nel nuovo CCII.

É avvenuto in passato per esempio per i ricorsi cd “familiari”, per l’assoggettabilità alla procedura delle cessioni del quinto, per la falcidiabilità dell’IVA: tutti aspetti in cui alcuni giudici hanno anticipato la legge o le pronunce della Consulta, mediante un’intepretazione illuminata della normativa vigente.

Ciò, naturalmente, non sarà possibile per tutti gli aspetti sopra analizzati e comunque creerà una giurispurdenza “a macchia di leopardo” tra i vari fori italiani.

Di avv. Alessio Fiacchi, Studio Legale Alessio Fiacchi.

Riproduzione riservata ©

Vedi anche https://www.asfinanza.com/limportanza-dei-sistemi-di-informazioni-creditizie-nellambito-delle-procedure-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento/

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