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Affidamento diretto si o no?

A seguito del Decreto Sblocca Cantieri è stato previsto l’affidamento diretto per gli affidamenti ricompresi tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori, ovvero la soglia Comunitaria per i servizi e le forniture (ART. 36 D.LGS 50/2016).

E’ stato, tuttavia, stabilito che tale affidamento diretto sia preceduto dalla valutazione di tre preventivi per i lavori, mentre per i servizi e le forniture è necessario procedere al confronto tra almeno cinque operatori economici scelti tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Viene definito affidamento diretto “puro” quello previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Considerato che nei casi affidamento diretto “puro” (quello previsto per gli affidamenti di importo inferiore ad 40.000 euro) non risulta necessaria alcuna consultazione di altri operatori, può allora effettivamente parlarsi di affidamento diretto?

Il termine “affidamento diretto” appare improprio, posto che la norma prevede una procedura ibrida tra affidamento diretto e procedura negoziata.

Aiutiamo la P.A. a semplificare!

Di Avv. Giuseppe Lepore

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