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Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, Ordinanza Interlocutoria n. 26946 del 22/10/2019

Oggetto del contendere l’opposizione ad un Decreto Ingiuntivo (Decreto n. 4204/05) emesso dal Tribunale di Genova in data 07 dicembre 2005.

Con lo stesso è stato intimato alla parte ricorrente di provvedere al pagamento della somma di Euro 18.500,94, oltre interessi al 17,57%, dovuti alla F.C. Factor S.r.l., società incorporata nel gruppo Santander Consumer Finanzia S.r.l., a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finanziamento concesso mediante un contratto di credito al consumo stipulato il 23 aprile 2002. 

Nel dettaglio, a sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto, oltre alla nullità del contratto e ad altre questioni di diritto, l’errata determinazione della somma dovuta, la nullità della clausola che prevedeva la misura degli interessi moratori, per violazione dell’articolo 1815 c.c., e di quella che prevedeva la capitalizzazione degli interessi.

La Santander Consumer Finanzia S.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della predetta domanda.

Il Tribunale di Genova (Sentenza del 12 giugno 2008), ha accolto parzialmente l’opposizione, revocando il Decreto Ingiuntivo e condannando l’attrice al pagamento della somma di Euro 12.294,01. La Santander ha successivamente impugnato tale decisione.

Tuttavia, l’impugnazione è stata rigettata dalla Corte di Appello di Genova.

A fondamento della propria decisione, la Corte ha sollevato molteplici questioni, la più rilevante della quali è quella con la quale, in ordine agli interessi, ha confermato “l’applicabilità della L. 7 marzo 1996, n. 108, ritenendola riferibile sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, ed escludendone l’operatività soltanto in riferimento ai contratti stipulati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e produttivi di rapporti ormai esauriti.

Ha precisato al riguardo che, sebbene il contratto di finanziamento fosse stato sottoscritto in data anteriore all’emanazione del D.M. 25 marzo 2003, che aveva provveduto per la prima volta alla rilevazione del tasso di mora, già il precedente D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 aveva fatto riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti, individuando il limite oltre il quale gli interessi dovevano considerarsi comunque usurari nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito era compreso, aumentato della metà“.

La Corte ha, pertanto, ritenuto che tale criterio fosse utilizzabile anche per l’accertamento del carattere usurario di interessi moratori pattuiti in data anteriore all’entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003.

La Santander Consumer Finanzia S.r.l., ha proposto ricorso in Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, per dieci motivi, illustrati mediante apposita memoria.

In sintesi, le censure sollevate dalla ricorrente ruotano attorno a tre quesiti fondamentali, aventi tutti ad oggetto gli interessi da corrispondere sulla somma dovuta a titolo di restituzione del finanziamento, ovvero

a) la retroattività o meno della risoluzione del contratto, da cui dipende l’obbligo della debitrice di corrispondere la quota d’interessi compresa nelle rate insolute,

b) l’applicabilità o meno della normativa antiusura agli interessi moratori, e la conseguente rilevanza dell’avvenuto superamento del tasso soglia,

c) l’inefficacia o meno della clausola contrattuale che stabiliva il tasso degli interessi moratori, in quanto avente carattere vessatorio, se non costituente il frutto di una specifica trattativa“.

Data la rilevanza delle questioni emerse nel corso del contendere, la Prima Sezione ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente affinché valuti se vi siano i presupposti per una eventuale assegnazione della predetta causa alle Sezione Unite.

Ciò allo scopo di determinare un ulteriore approfondimento in merito ad una specifica questione di massima, concernente lo stabilire la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori. Nello specifico, è necessario valutare quanto segue:

“a) se alla stregua del tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 2 l. n. 108/1996, nonché dalle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, il principio di simmetria consenta di escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM;

b) in caso contrario, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM di cui al citato art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, oppure se la mera rilevazione del relativo tasso medio imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità”.

Di AS Finanza&Consumo

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