L’offerta al pubblico di prodotti finanziari costituisce una contrattazione di “massa”, in quanto, salvo eccezioni, è rivolta ad un pubblico indeterminato di destinatari; da tale dato ne consegue che l’elemento peculiare della stessa è il carattere predeterminato e standardizzato dell’offerta.
La definizione di quest’ultima accezione si rinviene dal Testo Unico della Finanza, il quale all’art. 1, lettera t, la qualifica come
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati.
Il contributo reso dal dato normativo consente di evidenziare che l’offerta al pubblico, per definizione, non richiede una forma tassativamente prescritta, ricomprendendo quindi tanto l’offerta a distanza che quella eseguita da soggetti abilitati; inoltre, l’ampia libertà prevista nei mezzi dell’offerta comporta che la stessa possa comprendere tanto la “proposta negoziale” ex art. 1336 cc., quanto la mera sollecitazione ad investire.
Con riguardo all’oggetto, invece, l’art. 1 comma 2 del TUF, dispone che per prodotti finanziari si fa riferimento agli
strumenti finanziari ed ogni altro investimento di natura finanziaria, esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
Il contesto normativo ha subito importanti novità sul piano sovranazionale a seguito dei risultati discordanti che ha ottenuto la concreta applicazione della Direttiva prospetto da parte singoli Stati membri, la quale ha compresso le diverse esigenze di armonizzazione tra gli stessi.
A sopperire tale carenza è intervenuto nuovamente il Legislatore europeo attraverso il Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che ha abrogato, quindi, la direttiva 2003/71/CE.
Sul piano nazionale, invece, la normativa di riferimento è reperibile dagli articoli 93 bis a 101 del TUF e nel Regolamento Emittenti della Consob.
Il complesso delle norme descritte è teologicamente orientato a fornire all’investitore le informazioni essenziali dell’offerta, le quali gli consentano di sopraggiungere ad un fondato giudizio sull’oggetto dell’offerta stessa, ed anche sulla situazione patrimoniale e finanziaria degli emittenti e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione negoziale.
Tale finalità si rispecchia nella struttura del prospetto il quale si compone o di un documento unico, o di tre documenti distinti denominati: c.d. il documento di registrazione (che contiene le informazioni relative all’emittente e agli altri soggetti coinvolti nell’offerta); la c.d. nota informativa (che contiene le informazioni relative all’oggetto dell’offerta); ed infine la c.d. nota di sintesi (che contiene le informazioni essenziali dell’offerta).
Sia che si favorisca il documento unico, sia che si favorisca la tripartizione del documento è regola generale che il prospetto deve essere redatto con un linguaggio facilmente analizzabile e comprensibile e nel rispetto degli “schemi di prospetto” previsti dai regolamenti comunitari, se aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari, o nel rispetto delle direttive disposte dalla Consob, se hanno ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.
Una volta redatto, il prospetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 94 comma 1 del TUF, deve essere inoltrato alla Consob assieme ad una comunicazione preventiva redatta secondo le modalità stabilite nell’All. 1A del Regolamento Emittenti e dev’essere sottoscritta dai soggetti che intendono effettuare l’offerta.
Ricevute la comunicazione preventiva ed il prospetto, il potere dell’Autorità di Vigilanza è circoscritto ad analizzare la completezza del prospetto e la coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel medesimo, escludendo qualsiasi valutazione sul merito e quindi sulla convenienza dell’offerta.
Al termine della procedura di valutazione, l’esito del controllo potrà essere positivo o negativo; se positivo l’Authority emetterà il provvedimento di approvazione, di contro, se l’autorità ha il fondato sospetto o la certezza della violazione delle norme in materia di prospetto, potrà sospenderne la pubblicazione.
Completato l’iter di approvazione ed ottenuta l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, l’investitore dovrebbe essere garantito sotto il profilo della completezza e veridicità delle informazioni contenute nel medesimo; sennonché, negli ultimi anni, è aumentato notevolmente il numero dei ricorsi incardinati dagli investitori a causa della violazione delle regole di trasparenza che la normativa impone di garantire in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
La sezione di riferimento è il comma 8 dell’art. 94, il quale statuisce che:
L’emittente, l’offerente e l’eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita’ e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
Tra i diversi soggetti responsabili dei danni subiti dagli investitori, un’attenzione particolare merita la responsabilità del revisore o della società di revisione legale dei conti, dato che quest’ultimi sono chiamati a garantire l’attività di certificazione dei dati contabili dell’emittente, assicurando una rappresentazione veritiera, chiara e corretta della situazione patrimoniale, del risultato economico e della situazione finanziaria della società emittente.
A tal fine, l’art. 96 TUF prevede che
L’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non puo’ essere effettuata se il revisore legale o la societa’ di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.
In sostanza, i dati finanziari inseriti nel prospetto sono quindi controllati dalla società di revisione che, con apposita relazione allegata al documento d’offerta, si assume la responsabilità del giudizio professionale espresso.
La Cassazione si è espressa sul tema, riconoscendo che l’attività esercitata dai revisori sulle operazioni compiute dalle società quotate, assolve la funzione di assicurare l’esattezza delle informazioni e dei prospetti a garanzia del corretto funzionamento del mercato.
In questo senso Cassazione civile sez. II, 21/06/2019, n.16780 che afferma:
In tutte le ipotesi in cui revisore contabile o la società di revisione contabile, con riferimento alle società quotate in borsa, debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto di revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o non adeguatezza. L’esercizio di tale controllo è finalizzato, infatti, ad assicurare la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza, della corretta gestione contabile della società stessa, al fine di assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile, nonché a tutelare l’ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato.
Sul punto si registra il contributo reso dal Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 331 del 2019, che ha condannato la società di revisione al risarcimento dei danni in favore dell’investitore per inesatte informazioni contenute nel prospetto, affermando:
tra le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto deve annoverarsi anche la società di revisione………… dato che l’art.96 TUF prevede le forme ed il modo con cui le certificazioni dei bilanci da parte del revisore legale dei conti si traducono in responsabilità per la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto…. Ne deriva che l’offerta stessa è impossibile in assenza delle relazioni e delle valutazioni del revisore legale dei conti.
Il Revisore legale, pertanto, conclude la sentenza, è responsabile ai sensi dell’art 94 tuf in quanto concorre insieme ad altri soggetti alla formulazione dell’offerta pubblica ed e’ chiamato a garantire la veridicità e l’affidabilità delle informazioni sottoposte agli investitori sulla base delle certificazioni contabili da lui effettuate.
Di Alessandra D′Agostini, collaboratrice presso la cattedra di Diritto Commerciale e Mercati Finanziari del Prof. Lener, dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
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