Il Tribunale di Terni, con ordinanza, ha disposto integrazione della CTU, in quanto dalle verifiche emergeva superamento, da parte del tasso di mora, del tasso soglia e pur tuttavia il consulente aveva mancato di operare un ricalcolo ai sensi dell’art 1815 cc, ritenendo erroneamente di riparametrare il tasso di mora, non al limite stabilito dalla legge, ma ad altro tasso maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto a quanto previsto dai decreti MEF.
L’arresto in parola si allinea con i recenti orientamenti della Cassazione (ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, terza sezione civile, Cassazione) che, a chiare lettere, ha affermato che nessuna rilevanza assume ai fini della verifica usuraria il fatto che il tasso di mora non sia incluso tra gli oneri necessari per il calcolo TEGM e nessun rilievo può assumere la circostanza che vede Banca d’Italia attribuire un valore medio dei tassi di mora maggiorando di 2,1% il tasso soglia, in base ad una campionatura statistica che risale al 2001.
A cura di Studio Lepore – Associazione Professionale
Riproduzione riservata ©