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CASSAZIONE SEZIONI UNITE 30 DICEMBRE 2021 N. 41994 FIDEIUSSIONE NULLITÀ ANTITRUST.

La Cassazione a Sezioni Unite prende posizione sull’invalidità delle fideiussioni ABI, confermando la nullità parziale a beneficio dei risparmiatori e del mercato. Un passo avanti per la tutela dei clienti degli Istituti di credito.

di Valentina AUGELLO – Segretario Associazione AS FINANZA&CONSUMO

Le Sezioni Unite sciolgono il nodo relativo alla nullità delle fideiussioni omnibus.

Secondo l’orientamento quasi univoco della giurisprudenza di merito le fideiussioni prestate dai clienti degli Istituti di credito dovevano ritenersi nulle, se conformi con gli schemi ABI considerati invalidi dall’Autorità antitrust.

Una parte minoritaria della giurisprudenza sosteneva al contrario che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese, per lesione della libera concorrenza, non derivasse la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate.

Secondo quest’ultimo orientamento i contratti a valle manterrebbero inalterata la loro validità e la tutela del consumatore sarebbe rimessa alla specifica azione di risarcimento dei danni, da parte dei fideiussori, nei confronti degli istituti di credito – “previo accertamento incidentale della nullità dell’intesa ed a condizione che sia fornita la prova di un possibile danno derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che il fideiussore non avrebbe accettato in mancanza della intesa”(cfr. Conclusioni del procuratore nell’ambito del giudizio in commento).

Ebbene la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la nullità delle fideiussioni omnibus, ma solo in relazione alle specifiche clausole conformi agli schemi ABI. inpixio photo clip torrent

Giova sul punto rammentare che, come noto, l’Autorità di Vigilanza a seguito di un preventivo parere dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato, che aveva ad oggetto il testo predisposto dall’ABI nel 2003 riguardante le “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, evidenziava il contrasto tra l’art. 2, co. 2, l. a) della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) (Legge Antitrust) e tre clausole contenute nello schema ABI che, ove applicate dalle banche in modo uniforme, avrebbero comportato una lesione del principio della libera concorrenza e nullità della fideiussione espressiva di una condotta anticoncorrenziale.

Le clausole che integrano la fattispecie di fideiussione omnibus, redatto sulla base dello schema ABI ritenuto nullo, sono tre:

– l’art. 2, a mente del quale “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;

– l’art.6, a mente del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;

– l’art.8, infine, a mente del quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”;

Ebbene la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la nullità parziale delle fideiussioni prestate dai soggetti suindicati quando all’art 2, 6 ed 8 delle fideiussioni sono ripetute le espressioni ritenute lesive della concorrenza sanzionate dall’autorità antitrust.

In particolare il principio enucleato dal Giudice di Piazza Cavour è il seguente: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”

Si evidenzia che tra le clausole nulle, indicate dalla Cassazione, vi sono quelle che  rendono esperibile a prima richiesta direttamente nei confronti dei fideiussori (senza preventiva escussione del debitore principale) l’azione esecutiva.

Dal principio enucleato si evince che la nullità di tale accordo si presume, salvo prova contraria fornita dall’istituto di credito.

E’ chiaro che l’accettazione di suddette clausole da parte dei fideiussori è il frutto dell’intesa restrittiva realizzata tra le banche tramite l’ABI, in quanto la violazione della concorrenza ha reso univoca l’offerta del settore bancario.

Ed infatti le clausole illegittime sono contenute in quasi tutti i contratti di fideiussione proposti dalle banche fino alla pronuncia dell’antitrust e non vi era, dunque, possibilità di ottenere soluzioni diverse presso altri operatori ed evitare che si realizzasse  come effetto (non voluto dai garanti, ma accettato in considerazione dell’assenza di alternative) la “trasformazione” del contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia.

L’arresto in commento, dunque, ribadendo le presunzioni suindicate ha inteso dare preminente rilievo all’interesse protetto dalla normativa antitrust che è principalmente quello  del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l’interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest’ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto.

Una nullità limitata, dunque, alle singole clausole, che però determina effetti molto favorevoli per i clienti degli Istituti di credito, che ingiustamente si trovano a rispondere del pagamento spettante alla banca in via autonoma in luogo al debitore principale, senza previa escussione di quest’ultimo.

Con la chiusura dell’anno, dunque, possiamo finalmente ritenere definita la sorte dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema ABI ed il 2022 si apre con un piccolo passo compiuto in favore dei risparmiatori.

Dalla redazione di AS Finanza&Consumo.

Qui il link alla sentenza https://www.asfinanza.com/wp-content/uploads/2022/01/Sezioni-unite-su-fideiussioni-41994.pdf

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