sabato, Novembre 23, 2024
HomeParlano di NoiIL VALORE DELLE FAQ IN DIRITTO ED IN PARTICOLARE NEL DIRITTO TRIBUTARIO...

IL VALORE DELLE FAQ IN DIRITTO ED IN PARTICOLARE NEL DIRITTO TRIBUTARIO CON RIGUARDO ALLA L.77/2020

Articolo del Avv. Guerino PETILLO - Componente Commissioni di Diritto Tributario e delle Successioni dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Consigliere della Camera Avvocati Tributaristi di Roma - Vicepresidente dell’Accademia Forense

ILa complessa materia dell’Eco Sisma Bonus 110% introdotta, prima dal D.L. n. 34/2020, poi convertito in L. n. 77/2020, poi semplificata dalla L. n. 77/2021 (meglio nota come “Decreto Semplificazioni), ha portato alla ribalta una problematica prima poco valutata e trattata, quella delle FAQ (Frequent asked questions).

Queste sono le risposte della Pubblica Amministrazione ai dubbi e quesiti dei contribuenti, al fine di chiarire i dubbi interpretativi sulle norme introdotte.

Recentemente sono state pubblicate numerosissime FAQ dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto al fine di proporre “simulazioni” idonee ad orientare il contribuente nell’utilizzazione del credito di imposta, con lo scopo di delimitarne, o meglio chiarirne, il campo di applicazione.

Per meglio dire, Tizio è proprietario di un immobile che vorrebbe rendere più ecologico, benché costruito trent’anni orsono, approfittando delle agevolazioni previste dalla normativa indicata nel titolo.

I dubbi del contribuente…

Egli teme di realizzare un’operazione che possa essere successivamente censurata dall’Agenzia delle Entrate e quindi di vedersi revocato il beneficio (credito di imposta) di cui ha beneficiato. Quindi, prima di avventurarsi in un’operazione così rischiosa, preferisce analizzare i pronunciamenti dell’Agenzia, espressi attraverso le FAQ, avvicinandoli al suo caso concreto o addirittura interpellare preventivamente l’Agenzia delle Entrate in merito all’operazione che intende realizzare, attraverso lo strumento dell’interpello, che sarà trattato in una successiva e prossima pubblicazione.

Oppure decide di non procedere all’operazione qualora la sua situazione sia similare ad altre negate dalle FAQ.

Cosa sono le FAQ?

Sorge, a questo punto, un grave dubbio, quello afferente al valore giuridico delle FAQ che, si ripete, dovrebbero assolvere la funzione di orientare il contribuente evitando che egli commetta errori.

Esse sono risposte pubbliche, facilmente individuabili sui siti web della Pubblica Amministrazione, che hanno lo scopo di chiarire, o cercare di farlo, con effetto generale le questioni più diffuse ed hanno funzione preventiva.

Le stesse richiamano il concetto di medicina preventiva tanto in voga in campo medico ove si vuole evitare l’insorgere della patologia attraverso controlli preventivi e, ad avviso dello scrivente, costituiscono una nuova frontiera del diritto.

Esse, tuttavia, sono sconosciute nell’ordinamento giuridico. Le disposizioni preliminari del Codice Civile del 1942 non le elencano tra le fonti del diritto, nemmeno secondarie.

Le stesse non possono essere parificate alle circolari, poiché non vincolano le Amministrazioni che le hanno promanate.

Non sono fonte di interpretazione autentica da parte dell’Amministrazione, o meglio non è dato rinvenire alcuna norma che conferisca loro tale rango.

Le FAQ però affrontano materie assai attuali e complesse, ove i dubbi interpretativi, se non risolti, generano la paralisi economica. In buona sostanza l’assunzione del rischio dell’impresa, da parte del contribuente, esige un supporto solido ed esse possono conferirlo, la circostanza poi che siano pubblicate su siti istituzionali genera nel contribuente un elevato tasso di affidamento. Provengono inoltre da fonti qualificate che hanno lo scopo di spiegare la logica seguita dalla pubblica amministrazione ove sono possibili diverse interpretazioni ed applicazioni.

La funzione delle FAQ ed il loro valore

Sul loro valore recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. I, con ordinanza n.175 del 20/07/2021 nel decidere un ricorso che contrapponeva un’importante impresa alla Regione Calabria, con lo scopo di ottenere finanziamenti. Il Supremo organo amministrativo ha precisato che, una volta che l’amministrazione fornisce attraverso le FAQ un’indicazione operativa, la stessa non vi si può discostare se non su elementi nuovi e decisivi.

La loro funzione è quindi derimente, soprattutto in procedure ristrette e tra soggetti qualificati (es. appalti pubblici), ma in settori quali quello tributario ove le stesse si rivolgono ad una affollata platea di contribuenti, rischiano di prevalere sulle norme e/o fuorviarne l’interpretazione e l’applicazione.

Cosa dice la legge?

In ogni caso, volendosi attenere al pronunciamento del Consiglio di Stato, occorre che l’operatore del diritto che assiste il contribuente nella fase di consulenza, abbia la cura di onerarsi di allegare al fascicolo di studio la raccolta delle FAQ similari al caso trattato, anche utili ad essere eventualmente utilizzate, attraverso la produzione documentale nel caso in cui la materia debba essere trattata nella sede giudiziale.

In tal caso, oltre a produrre la copia delle FAQ, che hanno determinato nel contribuente la convinzione di poter utilizzare il credito di imposta, occorre fare espresso riferimento alla L.212/2000, meglio nota quale Statuto del contribuente, che all’art.10 così testualmente recita: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede; c.2 – Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa; c.3 – le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.”.

Con la conseguente richiesta di escludere le sanzioni nel caso di errore che derivi dall’essersi conformati alle indicazioni contenute nelle FAQ.
Sarà anche utile trattare, in una specifica sezione del ricorso, la rassegna giurisprudenziale orientata in favore del contribuente che in buona fede abbia seguito le indicazioni delle FAQ.

La redazione di ASFinanza&Consumo.

Riproduzione riservata ©

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

X