INCERTEZZA DEL DIRITTO NONOSTANTE IL DICTUM DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
La questione relativa alla prescrizione dell’azione di ripetizione delle rimesse in conto corrente, percepite illegittimamente dalle banche, è stata oggetto di un confronto giurisprudenziale serrato.
La Corte di Cassazione S.U. con sentenza n. 24418/2010, distinguendo le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
Per le annotazioni in conto di poste che comportano un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone (rimesse ripristinatorie), il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione inizia a decorrere a partire dalla chiusura del conto corrente.
La Cassazione ha artmoney pro code chiaramente ed espressamente affermato che questo principio non fa venir meno in ogni caso il diritto del correntista a far valere le proprie ragioni prima della chiusura.
Secondo la Corte “sin dal momento dell’annotazione, il correntista avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, potrà NATURALMENTE agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, PER OTTENERE UNA RETTIFICA (riaccredito) in suo favore delle risultanze del conto stesso.
Il tribunale di piSTOIA HA CLAMOROSAMENTE DISATTESO LE SEZIONI UNITE CON LA SENTENZA CHE SI ALLEGA
di Avv. AUGELLO Valentina
Riproduzione riservata ©