giovedì, Novembre 21, 2024
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Alternative Dispute Resolution: l’Arbitro per le controversie finanziarie.

Dopo aver illustrato, in un precedente articolo, il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), ci sembra doveroso nonché interessante dedicare un approfondimento ad un altro importante organismo di Alternative Dispute Resolution (ADR), ovvero all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Trattasi di uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari finanziari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui devono attenersi gli intermediari quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

L’ACF, operativo dal 9 gennaio 2017, è stato istituito dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le società e la Borsa) con la Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, recante “Istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adozione del Regolamento di Attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179”.

I criteri e le procedure di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l’arbitro sono stabiliti dal Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Difatti, agli articoli 10 e 11, denominati rispettivamente “Condizioni di ricevibilità” e “Avvio e svolgimento del procedimento”, viene illustrata la procedura per presentare ricorso all’ACF.

Innanzitutto, il ricorso può essere proposto dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione a tutela dei consumatori o di un procuratore, solo dopo aver preventivamente presentato un reclamo all’intermediario, al quale quest’ultimo abbia risposto in maniera insoddisfacente, oppure qualora siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le sue determinazioni. Il ricorso all’arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

Uniche condizioni, il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario e può essere inoltrato per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.

Per ciò che concerne, invece, i requisiti di forma, ai fini della presentazione di buon ricorso, quest’ultimo “deve contenere il nome dell’intermediario e l’esposizione dei fatti, nonché l’indicazione della somma richiestaE’ utile, anche se non necessario, fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello stesso ACF o, più in generale, della giurisprudenza su casi analoghi”.

Il ricorso è gratuito e può essere presentato online, registrandosi direttamente al sito ed effettuando l’accesso una volta ottenute le credenziali di accesso.

Tale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, al pari dell’Arbitro Bancario Finanziario, presenta molteplici vantaggi in termini di riduzione dei costi a carico del ricorrente e di diminuzione dei tempi di risposta e di conclusione del contenzioso. In effetti, il collegio pronuncia la sua decisione nel termine di 90 giorni dal completamento del fascicolo, termine che può essere prorogato, prima della scadenza, per altri 90 giorni qualora il caso presenti particolari complessità o siano emerse novità sulle questioni trattate.

Inoltre, garantisce imparzialità ed indipendenza di giudizio, potendo il ricorrente, in caso di insoddisfazione circa quanto deliberato nella decisione dell’Arbitro, di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Per ulteriori approfondimenti in merito a tale argomento, consultare i seguenti link:

https://www.acf.consob.it/

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-10-08;179!vig=

http://www.consob.it/documents/46180/46181/d19602.pdf/568985a9-5f3f-48a7-9bc3-a923faa4832e

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