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Corte Suprema di Cassazione, III Sez. Civile, sentenza n. 26286 del 17/10/2019.

In tale specifico caso, l’oggetto del contendere concerne l’opposizione ad una procedura esecutiva immobiliare avviata ad opera del Credito Valtellinese ai danni del ricorrente.

Quest’ultimo, a sostegno del ricorso, deduce l’applicazione di un tasso usuraio nel contratto di mutuo fondiario posto alla base del’azione esecutiva della banca.

Nonostante la sospensione della procedura esecutiva, il ricorrente intraprende la fase di merito dinanzi al Tribunale di Monza, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi contenute nel contratto di mutuo e la restituzione degli importi indebitamente versati a tale titolo.

Tuttavia, a seguito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale respingeva quanto richiesto, in quanto “ravvisava l’assenza di prova di usurarietà sia dell’interesse corrispettivo, sia di quello moratorio, escludendo che, ai fini della verifica del superamento del c.d. “tasso soglia”, i due dovessero cumularsi, essendo invece destinati ad essere applicati solo in via alternativa“.

In aggiunta, evidenziava che la presenza nel contratto di una “clausola di salvaguardia”, la quale stabilisce che il saggio degli interessi convenzionali debba mantenersi “comunque entro il limite fissato dalla L. n. 108 del 1996, art. 2“, fosse sufficiente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, l’interesse di mora fosse automaticamente rimasto al di sotto del tasso soglia.

Il ricorrente impugna la decisione dinanzi alla Corte di Appello di Milano, la quale dichiara inammissibile il gravame.

Per tali ragioni, il ricorrente ricorre in Cassazione avverso la sentenza di primo grado (Sentenza n. 932, del Tribunale di Monza, pubblicata in data 11 aprile 2016), adducendo un solo motivo a sostegno della sua azione.

Più nel dettaglio, il ricorrente censura la sentenza sia nella parte in cui dichiara la non cumulabilità, a fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, degli interessi corrispettivi e moratori, sia nella parte in cui stabilisce che la sola presenza di una “clausola di salvaguardia”nel contratto di mutuo sia idonea ad escludere automaticamente il superamento del “tasso soglia“.

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso,dichiara cessata la sentenza di primo grado e dispone il rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

La Cassazione, nel corso della sentenza,evidenzia i seguenti principi fondamentali di diritto:

  1. Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.

Il Tribunale di Monza, ha invece dichiarato la non cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori senza verificare, nel caso di specie, cosa dovesse effettivamente intendersi per “cumulo”.

2. “In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto“.

L’inserimento di una clausola “salvaguardia” non è di per sé sufficiente ad escludere a priori che possano essere stati percepiti interessi usurari. Peraltro, essa presuppone uno specifico onere a carico della banca, la quale con tale clausola la “si obbliga contrattualmente ad assicurare che per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il “tasso soglia“”.

Articolo di: Dott.sa Grazioli Giorgiana – esperta in Tutela del Consumatore con master in “Diritto della concorrenza e innovazione ” alla LUISS.

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